Art. 10.

      1. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio di una attività di prostituzione senza la registrazione di cui all'articolo 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.
      2. Se il responsabile del reato di cui al comma 1 è un cittadino straniero, egli incorre, in caso di recidiva, anche nella revoca del premesso di soggiorno, ovvero, qualora non ne sia in possesso, è espulso dal territorio dello Stato.